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Regio decreto 443/1927

Art. 642 — Per le spese di cui al comma d) dell'art

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/642parte di Regio decreto 443/1927
Art. 642. Per le spese di cui al comma d) dell'art. 638 i distretti militari possono fornire le somme necessarie agli ufficiali delegati alla leva i quali ne rendono conto nei modi indicati all'art. 632.

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