Regio decreto 443/1927
Art. 622 — Per gli ufficiali allievi che seguono i corsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei…
Art. 622. Per gli ufficiali allievi che seguono i corsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei corpi sanitario o veterinario si applicano le disposizioni del precedente Capo III, salvo che i medesimi non sono soggetti alla ritenuta di cui all'ultima parte dell'art. 619.
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