Regio decreto 443/1927
Art. 595 — L'ufficio d'amministrazione, oltre a disimpegnare le attribuzioni proprie a tutti gli altri consimili uffici …
Art. 595. L'ufficio d'amministrazione, oltre a disimpegnare le attribuzioni proprie a tutti gli altri consimili uffici dei corpi per quanto riguarda l'amministrazione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa addetti alla scuola, provvede alla speciale gestione delle spese per il funzionamento della scuola stessa e per l'istruzione degli allievi.
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