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Regio decreto 443/1927

Art. 587 — Per l'amministrazione e la contabilita', oltre le disposizioni del presente Capo, sono applicabili alla legio…

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Art. 587. Per l'amministrazione e la contabilita', oltre le disposizioni del presente Capo, sono applicabili alla legione allievi le stesse norme stabilite pei reggimenti. Per i cavalli di truppa si seguono le norme stabilite per i corpi a cavallo.

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