Regio decreto 443/1927
Art. 582 — Gli uomini dell'arma destinati ai reparti che si costituiscono per le manovre lasciano presso la propria staz…
Art. 582. Gli uomini dell'arma destinati ai reparti che si costituiscono per le manovre lasciano presso la propria stazione, in consegna al comandante, gli effetti di vestiario e gli altri non compresi nell'equipaggiamento stabilito per lo speciale servizio, e ricevono poi al comando legionale gli oggetti di corredo e di armamento occorrenti per completare l'equipaggiamento stesso. Per questi oggetti i comandanti dei riparti rilasciano al magazzino corrispondenti buoni. Allo scioglimento dei reparti, gli oggetti sono ritirati e ripresi in magazzino, addebitando agl'individui l'importo di quelli che fossero stati smarriti, o l'importo dei deterioramenti dovuti ad incuria.
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