Regio decreto 443/1927
Art. 57 — I sottufficiali e i militari di truppa comandati a prestare servizio presso altro corpo di stanza in altra se…
Art. 57. I sottufficiali e i militari di truppa comandati a prestare servizio presso altro corpo di stanza in altra sede, o temporaneamente affidati ad altro corpo di truppa perche' isolati o lontani dal proprio, sono passati in aggregazione, con norme analoghe a quelle date per i trasferimenti definitivi, al corpo presso il quale sono destinati, e come tali amministrati e dimostrati per tutto il tempo che ivi rimangono.
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