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Regio decreto 443/1927

Art. 567 — Nelle stazioni in cui non presti servizio un ufficiale veterinario o un veterinario civile assunto in servizi…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/567parte di Regio decreto 443/1927
Art. 567. Nelle stazioni in cui non presti servizio un ufficiale veterinario o un veterinario civile assunto in servizio dall'Amministrazione militare, alla cura dei cavalli provvede direttamente il comandante della stazione, richiedendo, volta per volta, quando occorra, l'opera di un veterinario civile. In questi casi l'emolumento deve essere convenuto e pagato a un tanto per visita. Quando la malattia da cui i cavalli sono affetti sia tale da esigere, a parere dei veterinari, una cura d'importanza che non possa farsi presso le stazioni, i cavalli sono trasportati all'infermeria presso la sede della legione, a meno che sul posto, o in localita' piu' prossima della sede legionale, esista un'infermeria quadrupedi presidiaria o di altro corpo.

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