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Regio decreto 443/1927

Art. 559 — I cavalli che vengono assegnati ai militari dell'arma sono dati loro in consegna e rimangono di proprieta' de…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/559parte di Regio decreto 443/1927
Art. 559. I cavalli che vengono assegnati ai militari dell'arma sono dati loro in consegna e rimangono di proprieta' dell'Amministrazione. Essi si distinguono in cavalli di rimonta e cavalli gia' in servizio. I cavalli di rimonta sono quelli che si mettono in distribuzione per la prima volta, e vengono assegnati, di preferenza, ai carabinieri a cavallo di nuova nomina e a coloro che devono ancora rimanere sotto le armi lungo tempo. I cavalli gia' in servizio sono quelli gia' tenuti da altri militari, ai quali furono poi ritirati, e vengono preferibilmente distribuiti a coloro che hanno da rimanere sotto le armi per poco tempo.

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