Regio decreto 443/1927
Art. 553 — Gli oggetti d'armamento e i ferri di sicurezza dei militari trasferiti in corpi di altra arma, o mandati in l…
Art. 553. Gli oggetti d'armamento e i ferri di sicurezza dei militari trasferiti in corpi di altra arma, o mandati in licenza di oltre tre mesi, o licenziati dal servizio, o morti, o disertori, sono inviati al comando legionale e versati in magazzino per cura dello stato maggiore. L'importo degli oggetti mancanti o resi inservibili per incuria e quello delle riparazioni per guasti imputabili ai militari sono addebitati, per disposizione del capo dell'ufficio di amministrazione, ai militari medesimi.
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