Regio decreto 443/1927
Art. 540 — Le spese per il mantenimento e la cura negli stabilimenti sanitari degli uomini dell'arma dei carabinieri Rea…
Art. 540. Le spese per il mantenimento e la cura negli stabilimenti sanitari degli uomini dell'arma dei carabinieri Reali e' a carico del bilancio della guerra, oltre che nei casi di cui al secondo comma dell'art. 702, anche quando si tratti di ferite, traumi o lesioni riportate in azioni (conflitti e simili) avvenute nella esplicazione del servizio speciale d'istituto. Queste norme sono pure applicabili agli uomini che, per le cause suindicate, sieno curati in caserma o nella propria abitazione a norma dell'art. 537.
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