Regio decreto 443/1927
Art. 537 — Alle sedi delle legioni e negli altri presidi ove trovansi riparti d'altri corpi aventi ufficiali medici, il …
Art. 537. Alle sedi delle legioni e negli altri presidi ove trovansi riparti d'altri corpi aventi ufficiali medici, il servizio sanitario dei carabinieri, che non debbono essere ricoverati all'ospedale, e' fatto dal medico militare appositamente comandato. Negli altri luoghi, se i medici condotti non hanno obbligo di prestare l'opera loro anche ai militari dell'arma, il comandante della stazione, salvo approvazione del gestore, conviene col medico locale la misura degli onorari per l'eventuale assistenza ai militari dell'arma. La relativa spesa e' sempre a carico dell'Amministrazione. Sono pure a carico dell'Amministrazione tutte le spese pei militari ammalati gravi dei quali non sia consigliabile il trasporto in luogo di cura. In quest'ultimo caso, pero', agli effetti amministrativi, i detti militari sono considerati come ricoverati negli ospedali e pagano, quindi, la retta stabilita.
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