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Regio decreto 443/1927

Art. 522 — Le somme eventualmente occorrenti a norma degli articoli precedenti in piu' delle anticipazioni ricevute sono…

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Art. 522. Le somme eventualmente occorrenti a norma degli articoli precedenti in piu' delle anticipazioni ricevute sono dalle legioni prelevate momentaneamente dal fondo scorta, al quale vengono restituite dopo la liquidazione dei conti rispettivi.

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