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Regio decreto 443/1927

Art. 52 — Nei trasferimenti di corpo, anche in seguito a promozione, gli ufficiali sono tolti di forza dal corpo perden…

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Art. 52. Nei trasferimenti di corpo, anche in seguito a promozione, gli ufficiali sono tolti di forza dal corpo perdente e sono presi in forza dal corpo ricevente, quando non sia altrimenti disposto, dal primo giorno della quindicina successiva a quella entro la quale e' datata la determinazione del trasferimento.

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