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Regio decreto 443/1927

Art. 515 — Agli uomini in licenza od assenti per altri motivi, i comandanti delle stazioni cui appartengono inviano le p…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/515parte di Regio decreto 443/1927
Art. 515. Agli uomini in licenza od assenti per altri motivi, i comandanti delle stazioni cui appartengono inviano le paghe loro spettanti, richiedendo la sollecita spedizione delle ricevute per essere annesse al foglio paga. Per quelli che trovansi all'ospedale il pagamento e' fatto all'uscita dai luoghi di cura; oppure, se trovansi ricoverati in stabilimenti sanitari situati altrove, la somma e' spedita alla stazione presso cui essi hanno depositato il fondo permanente di cui all'art. 534. Le spese che occorressero per l'invio delle paghe agli uomini assenti dalla stazione per ragioni di servizio o per licenza di convalescenza sono poste a carico dell'assegno per spese d'ufficio della stazione medesima. In tutti gli altri casi sono a carico degli individui, e vengono percio' diffalcate dall'ammontare delle paghe da inviare.

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