Regio decreto 443/1927
Art. 506 — Il pagamento degli assegni e' fatto a mese maturato
Art. 506. Il pagamento degli assegni e' fatto a mese maturato. L'ufficio d'amministrazione tiene per ogni compagnia un Prospetto dimostrativo mensile sul quale sono iscritti gli uomini effettivi al riparto, gli aggregati e gli individui fuori forza, e sono notate le variazioni che in essi avvengono, ricavandole dai rapporti-situazione di cui all'art. 495.
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