Regio decreto 443/1927
Art. 503 — Coi fondi delle spese generali, e nella misura e nei modi da stabilirsi dal Ministero, le legioni territorial…
Art. 503. Coi fondi delle spese generali, e nella misura e nei modi da stabilirsi dal Ministero, le legioni territoriali provvedono alle rimunerazioni ai sottufficiali ed ai militari di truppa analogamente a quanto e' stabilito nell'art. 156, nonche' alle mercedi agli inservienti degli uffici e delle scuderie legionali, ed a qualsiasi altro servizio che non trovi applicazione a speciali stanziamenti di bilancio.
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