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Regio decreto 443/1927

Art. 500 — Gli stati maggiori delle legioni sono considerati come compagnie e sono amministrati dall'aiutante maggiore i…

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Art. 500. Gli stati maggiori delle legioni sono considerati come compagnie e sono amministrati dall'aiutante maggiore in 1°. Gli squadroni carabinieri Reali a cavallo e i nuclei carabinieri Reali, costituiti in plotoni autonomi ed in compagnie autonome, o inquadrati in unita' maggiori, sono amministrati dai rispettivi comandi di squadrone, di plotone o di compagnia.

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