Regio decreto 443/1927
Art. 492 — L'ufficio d'amministrazione, composto come all'art
Art. 492. L'ufficio d'amministrazione, composto come all'art. 2 del presente regolamento, e' diretto, in ogni caso, dall'ufficiale d'amministrazione della legione piu' elevato in grado o piu' anziano.
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