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Regio decreto 443/1927

Art. 476 — Quando nel corso del trimestre si riconosca l'insufficienza di una apertura di credito, puo' essere inoltrata…

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Art. 476. Quando nel corso del trimestre si riconosca l'insufficienza di una apertura di credito, puo' essere inoltrata al Ministero una richiesta suppletiva, sempre pero' entro i limiti delle assegnazioni annuali predette.

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