Regio decreto 443/1927
Art. 476 — Quando nel corso del trimestre si riconosca l'insufficienza di una apertura di credito, puo' essere inoltrata…
Art. 476. Quando nel corso del trimestre si riconosca l'insufficienza di una apertura di credito, puo' essere inoltrata al Ministero una richiesta suppletiva, sempre pero' entro i limiti delle assegnazioni annuali predette.
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