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Regio decreto 443/1927

Art. 471 — Di ciascuna ispezione eseguita, il capo dell'ufficio di contabilita' e di revisione redige apposita relazione…

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Art. 471. Di ciascuna ispezione eseguita, il capo dell'ufficio di contabilita' e di revisione redige apposita relazione al comandante del corpo d'armata, e ne rimette una copia alla ragioneria centrale del Ministero, e una copia, per conoscenza all'ispettore amministrativo territoriale.

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