Regio decreto 443/1927
Art. 469 — Quando i corpi non accettino i rilievi che, nell'esplicazione degli incarichi di cui all'art
Art. 469. Quando i corpi non accettino i rilievi che, nell'esplicazione degli incarichi di cui all'art. 467, l'ufficio creda di fare, decide in merito il comandante del corpo d'armata su parere dell'ispettore amministrativo territoriale. Qualora il corpo ritenga di aver motivi per sollevare eccezioni contro la decisione del comandante del corpo d'armata, esso, pel tramite di questo, potra' sottoporre il quesito al Ministero della guerra. Ove trattisi di questioni puramente contabili, il comandante del corpo d'armata, ricevuta dai corpi la comunicazione della non accettazione dei rilievi, rivolge gli atti, per la risoluzione definitiva, alla ragioneria centrale del Ministero.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.