Regio decreto 443/1927
Art. 463 — L'ispettore amministrativo territoriale invia al Ministero, alla fine di ogni semestre, pel tramite del coman…
Art. 463. L'ispettore amministrativo territoriale invia al Ministero, alla fine di ogni semestre, pel tramite del comandante del corpo d'armata, una relazione succinta ma precisa del modo come ha disimpegnato le proprie mansioni, del come hanno funzionato i servizi amministrativi nel territorio di sua giurisdizione, facendo, ove occorra, concrete proposte, sulle quali lo stesso comandante esprime il suo avviso. Alla relazione l'ispettore amministrativo territoriale unisce un elenco dei corpi per i quali la revisione delle contabilita' o lo svolgimento di pratiche contabili amministrative abbia fatto sorgere il dubbio che la gestione non proceda in modo perfettamente regolare, specificando, in apposita colonna, se il presunto disordine amministrativo rifletta tutti i servizi del corpo, o solo alcuni, e quali (vitto, spese generali, assegni ed indennita', materiali, ecc.). Il comandante del corpo d'armata, nell'inoltrare al Ministero la relazione dell'ispettore amministrativo con l'elenco suindicato, indica, qualora non abbia provveduto direttamente a norma dell'articolo 958, se sia necessaria una ispezione da ordinarsi dal Ministero stesso. Questi elenchi devono essere trasmessi anche se negativi.
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