Regio decreto 443/1927
Art. 440 — I comandi designati d'armata e i comandi di grandi unita' (comandi di corpo d'armata, Comando militare della …
Art. 440. I comandi designati d'armata e i comandi di grandi unita' (comandi di corpo d'armata, Comando militare della Sicilia, Comando militare della Sardegna, comandi di divisione militare territoriale) sono considerati, per l'amministrazione e la contabilita', come distaccamenti dell'Ufficio di amministrazione di personali militari vari, sia per il personale (ufficiali ed impiegati civili), sia per le spese di gestione.
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