Regio decreto 443/1927
Art. 434 — Il pane, i viveri, i foraggi e le altre somministrazioni occorrenti per le truppe in marcia sono normalmente …
Art. 434. Il pane, i viveri, i foraggi e le altre somministrazioni occorrenti per le truppe in marcia sono normalmente prelevati dagli stabilimenti militari o dai magazzini di distribuzione o dalle imprese del territorio in cui le truppe vengono a trovarsi. All'uopo il comandante della truppa in partenza preavvisa gli uffici di commissariato affinche' predispongano il servizio delle somministrazioni.
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