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Regio decreto 443/1927

Art. 430 — Le rettificazioni ai conti dei distaccamenti debbono essere effettuate, di regola, in modo da non alterare la…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/430parte di Regio decreto 443/1927
Art. 430. Le rettificazioni ai conti dei distaccamenti debbono essere effettuate, di regola, in modo da non alterare la rimanenza finale del conto. Per le somme pagate in piu' e' ordinato al distaccamento di portarle in entrata nel mese successivo. Per le somme pagate in meno, sono ordinati al distaccamento pagamenti suppletivi da effettuarsi e spesarsi nei mesi successivi. Per le riscossioni eseguite in piu' od in meno, sono ordinate restituzioni o riscossioni suppletive, da porsi nei conti del mese in cui sono effettuate. Nel compiere la verificazione dei conti dei distaccamenti il direttore dei conti si accerta che siano state eseguite le operazioni ordinate per la rettificazione dei conti precedenti. Nel caso eccezionale in cui la rimanenza finale debba essere modificata, la nuova rimanenza e' comunicata con la nota d'osservazione relativa. Gli ufficiali, o funzionari, incaricati di riscontri o di ispezioni, richiedono, ove del caso, al centro amministrativo, la conferma della rimanenza dell'ultimo conto presentato dal distaccamento.

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