Regio decreto 443/1927
Art. 425 — I comandanti dei distaccamenti, che rientrano alla sede del corpo, restituiscono alla cassa il danaro soprava…
Art. 425. I comandanti dei distaccamenti, che rientrano alla sede del corpo, restituiscono alla cassa il danaro sopravanzato, e presentano i conti all'ufficio d'amministrazione.
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