Regio decreto 443/1927
Art. 415 — Per le cose amministrative, i distaccamenti, qualunque ne sia la forza, dipendono direttamente dall'ufficio d…
Art. 415. Per le cose amministrative, i distaccamenti, qualunque ne sia la forza, dipendono direttamente dall'ufficio d'amministrazione del corpo; a questo pertanto debbono rivolgere ogni documento contabile. I distaccamenti dei reggimenti disgiunti dal deposito dipendono dall'ufficio d'amministrazione del reggimento, anche se si trovino alla sede del deposito.
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