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Regio decreto 443/1927

Art. 41 — I depositi disgiunti permanentemente dal reggimento sono amministrati dal comandante del deposito, il quale e…

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Art. 41. I depositi disgiunti permanentemente dal reggimento sono amministrati dal comandante del deposito, il quale e' anche capo dell'ufficio d'amministrazione. Lo stesso dicasi per le unita' del servizio trasporti ed automobilistico militare, in cui il comandante del deposito riunisce le cariche di gestore e di capo dell'ufficio d'amministrazione.

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