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Regio decreto 443/1927

Art. 397 — Delle mancanze o deteriorazioni nei materiali esistenti nei laboratori e' responsabile il direttore tecnico, …

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Art. 397. Delle mancanze o deteriorazioni nei materiali esistenti nei laboratori e' responsabile il direttore tecnico, e di cio' sara' fatta espressa menzione nei relativi capitolati d'oneri.

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