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Regio decreto 443/1927

Art. 395 — Il pagamento degli operai e' fatto dal direttore del laboratorio al termine di ogni settimana prelevando i fo…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/395parte di Regio decreto 443/1927
Art. 395. Il pagamento degli operai e' fatto dal direttore del laboratorio al termine di ogni settimana prelevando i fondi occorrenti dalla cassa del corpo in base ai fogli-paga e rendendo conto delle somme pagate coi detti fogli quietanzati e con gli altri documenti giustificativi.

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