Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 391
Regio decreto 443/1927

Art. 391 — Per le riparazioni da farsi ad economia, l'assunzione in servizio del capo-operaio, con le funzioni di capo-l…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/391parte di Regio decreto 443/1927
Art. 391. Per le riparazioni da farsi ad economia, l'assunzione in servizio del capo-operaio, con le funzioni di capo-laboratorio, e' fatta in seguito a scelta del comandante del corpo tra i concorrenti riconosciuti idonei. I corpi presso i quali il servizio delle riparazioni e' fatto ad economia, nel caso che debbano provvedere anche alle confezioni, devono stipulare per tale servizio apposito contratto a licitazione privata, in base ai conti di confezione stabiliti dal Ministero, ammettendo a concorrervi anche il proprio capo-laboratorio.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 390 Art. 392 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.