Regio decreto 443/1927
Art. 387 — Per le riparazioni alle bardature, i corpi che non hanno un proprio capo-sellaio si valgono dell'opera del ca…
Art. 387. Per le riparazioni alle bardature, i corpi che non hanno un proprio capo-sellaio si valgono dell'opera del capo-sellaio di altro corpo o, in difetto, di operai del luogo, convenendo, volta per volta, sulla retribuzione da corrispondersi per ogni singola riparazione.
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