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Regio decreto 443/1927

Art. 38 — I servizi da eseguirsi in economia sono quelli determinati dal presente regolamento o da altri speciali regol…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/38parte di Regio decreto 443/1927
Art. 38. I servizi da eseguirsi in economia sono quelli determinati dal presente regolamento o da altri speciali regolamenti approvati con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. Essi comprendono la produzione fatta con mezzi propri dell'Amministrazione, gli acquisti eseguiti direttamente dal commercio e le vendite. Per gli acquisti e le vendite ad economia, possono anche stipularsi contratti scritti senza speciali formalita'. Nei casi non preveduti dai regolamenti, possono dai corpi eseguirsi ad economia acquisti o lavori o vendite il cui importo rimanga nel limite di lire trentamila, previa pero' l'autorizzazione del Ministero qualora, l'importo ecceda le lire diecimila, e del comando del corpo d'armata ove l'importo sia compreso fra le duemila e le diecimila lire.

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