Regio decreto 443/1927
Art. 362 — I mobili delle camere degli ufficiali alloggiati nelle caserme sono considerati come materiali di casermaggio
Art. 362. I mobili delle camere degli ufficiali alloggiati nelle caserme sono considerati come materiali di casermaggio. Ad essi, quindi, si applicano le norme degli articoli 266 e seguenti.
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