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Regio decreto 443/1927

Art. 35 — I capitolati d'oneri di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/35parte di Regio decreto 443/1927
Art. 35. I capitolati d'oneri di cui all'art. 21 della legge 17 luglio 1910, n. 511, determinano tutte le condizioni generali alle quali e' vincolata l'aggiudicazione di provviste e di lavori e la stipulazione e l'esecuzione dei contratti. I particolari tecnici per ogni singola provvista e' per ogni singolo lavoro sono stabiliti nel contratto o in apposito foglio di condizioni allegato al contratto stesso. Per le forniture ed i lavori, pei quali non esistano appositi capitolati d'oneri, anche le condizioni generali devono essere inserte nel contratto. I capitolati d'oneri e il foglio di condizioni di cui sopra vengono annessi ai contratti, di cui fanno parte integrale; pero' le condizioni generali approvate con decreti reali o ministeriali non sono allegate ai contratti, bastando farne in essi menzione. Quando i requisiti tecnici non siano, in tutto o in parte, determinati dal contratto, l'accettazione delle provviste e' fatta in base al campione approvato dalla stessa autorita' che approva il contratto. Nei capitoli d'oneri, o, in mancanza, nei contratti, puo' essere compresa una clausola mediante la quale le parti contraenti si obbligano a deferire tutte le contestazioni che potessero sorgere, nell'esecuzione del contratto, ad uno o piu' arbitri da nominarsi colle norme stabilite negli stessi capitoli o contratti.

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