Regio decreto 443/1927
Art. 344 — Avvenuta la restituzione dei materiali dati in prestito, tutte le spese occorrenti per la loro riparazione e …
Art. 344. Avvenuta la restituzione dei materiali dati in prestito, tutte le spese occorrenti per la loro riparazione e rinnovazione sono conteggiate dal corpo che ha in carico i materiali stessi.
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