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Regio decreto 443/1927

Art. 333 — Quando i materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso sono ceduti a pagamento o venduti, il relativo impor…

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Art. 333. Quando i materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso sono ceduti a pagamento o venduti, il relativo importo e' versato in tesoreria. Quando pero' i materiali fuori servizio sono ceduti ad altre amministrazioni, queste ne versano l'importo in tesoreria per la reintegrazione al bilancio della guerra, ai sensi dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511. Se i materiali fuori uso non sono venduti immediatamente, vengono assunti in carico su apposito registro, a peso o a volume, come materiali di disfacimento.

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