Regio decreto 443/1927
Art. 331 — I materiali dichiarati fuori servizio sono classificati ed assunti in carico nella categoria concernente il s…
Art. 331. I materiali dichiarati fuori servizio sono classificati ed assunti in carico nella categoria concernente il servizio al quale possono essere adibiti. I materiali dei gruppi A e B dichiarati fuori uso sono senz'altro venduti, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 333. La vendita puo' essere fatta direttamente dai corpi fino all'importo massimo di lire duemila, e sempreche' non sia stata nel trimestre effettuata altra vendita il cui importo, unito a quello della nuova, superi il detto limite. Per somme superiori, fino a lire diecimila, occorre la previa autorizzazione del comandante del corpo d'armata, ed oltre, quella del Ministero. Per i materiali del gruppo C la vendita e' sempre subordinata alla preventiva autorizzazione ministeriale.
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