Regio decreto 443/1927
Art. 33 — Per le diminuzioni attribuibili a cali naturali, che eccedano i limiti stabiliti da speciali regolamenti o da…
Art. 33. Per le diminuzioni attribuibili a cali naturali, che eccedano i limiti stabiliti da speciali regolamenti o dal Ministero, e per quelle relative ai cambi di categoria e di numero categorico, si osserveranno le norme stabilite per le perdite per causa di forza maggiore, salvo il disposto dell'art. 328. Per l'accertamento delle perdite, dei consumi e simili negli stabilimenti di commissariato militare, il direttore di commissariato puo', previa intesa col comandante del presidio, delegare un ufficiale commissario, o di altra arma o corpo, a presiedere la commissione di cui al secondo comma dell'art. 27, o ad eseguire l'accertamento di cui al terzo comma dell'articolo stesso. Ad ogni modo le proposte di scarico dei materiali del commissariato debbono essere fatte in ogni caso dalle direzioni di commissariato anche quando lo stabilimento sia gestito da altro ente.
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