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Regio decreto 443/1927

Art. 325 — Per gli uomini che vengano passati aggregati ad altro corpo: se la permanenza presso questo ultimo debba dura…

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Art. 325. Per gli uomini che vengano passati aggregati ad altro corpo: se la permanenza presso questo ultimo debba durare per non piu' di 15 giorni, la ritenuta rimane, nel frattempo, sospesa; se debba durare per oltre 15 giorni, il debito e' passato al corpo cui gli uomini vengono aggregati, salvo, se occorra, a riprenderne il residuo allorche' rientreranno.

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