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Regio decreto 443/1927

Art. 309 — Il consegnatario del materiale ha l'obbligo di proporre al gestore, pel tramite del capo dell'ufficio d'ammin…

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Art. 309. Il consegnatario del materiale ha l'obbligo di proporre al gestore, pel tramite del capo dell'ufficio d'amministrazione, i provvedimenti intesi ad assicurare la custodia e la buona conservazione dei materiali contenuti nei magazzini. Il detto ufficiale e' responsabile dei danni che, per avventura, possano derivare dal non aver provveduto adeguatamente.

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