Regio decreto 443/1927
Art. 306 — Per la custodia e conservazione del materiale presso i corpi, e' stabilito, alla sede di essi, apposito magaz…
Art. 306. Per la custodia e conservazione del materiale presso i corpi, e' stabilito, alla sede di essi, apposito magazzino. Presso i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri permanentemente distaccati dal deposito e' istituito un magazzino apposito pei bisogni ordinari delle truppe alla sede del reggimento, per l'equipaggiamento di una classe di leva e per le eventuali sostituzioni di effetti agli uomini sotto le armi in caso di mobilitazione. Sono pure stabiliti magazzini succursali alle sedi dei riparti staccati permanentemente dalla sede del corpo, e specialmente presso quelli che sono destinati come centri di mobilitazione. Dove occorra, possono altresi' essere istituiti magazzini eventuali presso i distaccamenti temporanei, per la custodia delle robe del distaccamento. Quando un centro amministrativo abbia piu' magazzini affidati a consegnatari distinti, ciascuno di essi e' reso agente responsabile verso lo Stato, pur ricevendo dal centro amministrativo stesso gli ordini e le indicazioni occorrenti. I detti consegnatari, compreso quello alla sede, rimettono i loro prospetti periodici ed i conti giudiziali al centro amministrativo, il quale li riepiloga solo nella risultanza finale a valore e li trasmette all'ufficio di controllo.
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