Regio decreto 443/1927
Art. 299 — Per la cura dei quadrupedi ammalati dei reggimenti di cavalleria e di artiglieria e' istituita alla sede del …
Art. 299. Per la cura dei quadrupedi ammalati dei reggimenti di cavalleria e di artiglieria e' istituita alla sede del corpo apposita infermeria. L'infermeria dei quadrupedi puo' anche essere istituita presso i riparti distaccati di essi reggimenti, e cosi' pure presso gli altri corpi aventi truppa a cavallo, ogni qualvolta il numero dei quadrupedi alla stessa sede sia tale da rendere conveniente tale istituzione.
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