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Regio decreto 443/1927

Art. 279 — Gli oggetti esistenti nelle camere da ufficiali, e nei corpi di guardia di presidio sono descritti su apposit…

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Art. 279. Gli oggetti esistenti nelle camere da ufficiali, e nei corpi di guardia di presidio sono descritti su apposite tabelle che debbono essere affisse nei locali dove si trovano gli oggetti e servono per i riscontri da eseguirsi ad ogni cambio di utente o di drappello. Rilevandosi danni o differenze, e' obbligo dell'ufficiale o del comandante del drappello subentrante, sotto la personale loro responsabilita', di redigerne verbale, che deve essere sottoscritto anche dall'ufficiale e dal comandante del drappello cedente. Il verbale e' rimesso all'aiutante maggiore del corpo che ha in consegna i mobili.

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