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Regio decreto 443/1927

Art. 268 — Per rendere ragione dei vari movimenti che avvengono nei materiali di casermaggio presso il corpo, l'aiutante…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/268parte di Regio decreto 443/1927
Art. 268. Per rendere ragione dei vari movimenti che avvengono nei materiali di casermaggio presso il corpo, l'aiutante maggiore in 1° tiene un apposito Registro diviso in due parti: una per dimostrare le operazioni di prelevamento e di restituzione tra corpo e magazzino, l'altra per tener conto delle robe che si distribuiscono alle compagnie o che queste restituiscono o che cedono ad altre compagnie.

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