Regio decreto 443/1927
Art. 26 — Le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di danaro o di materiali avvenute per cause di furto, di forza magg…
Art. 26. Le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di danaro o di materiali avvenute per cause di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento non sono ammesse a discarico dei consegnatari se non sono giustificate nei modi appresso stabiliti, e se non e' comprovato che il danno non sia in alcun modo attribuibile a fatto, omissione o negligenza delle persone che hanno in carico fondi in danaro o materiali.
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