Regio decreto 443/1927
Art. 246 — Le spese alle quali devono provvedere i corpi pel servizio del corredo ed equipaggiamento sono le seguenti: a…
Art. 246. Le spese alle quali devono provvedere i corpi pel servizio del corredo ed equipaggiamento sono le seguenti: a) compenso di mano d'opera per la costruzione e riparazione degli oggetti per i servizi suddetti; b) piccole provviste di materie prime e di manufatti per i servizi medesimi (quando si tratti di cose alla cui assegnazione non provvede il Ministero) eseguite direttamente entro i limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 38.
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