Regio decreto 443/1927
Art. 244 — Gli oggetti di corredo che hanno un prezzo di tariffa non superiore a L
Art. 244. Gli oggetti di corredo che hanno un prezzo di tariffa non superiore a L. 3 non vanno suddivisi in classi ma si considerano sempre come nuovi finche' sono adoperabili; eppero' quelli che non si trovino in tali condizioni non sono presi in carico come oggetti di corredo.
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