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Regio decreto 443/1927

Art. 237 — Il comandante del corpo ha facolta' di esentare dal convivere alla mensa od al rancio in comune: a) gli ammog…

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Art. 237. Il comandante del corpo ha facolta' di esentare dal convivere alla mensa od al rancio in comune: a) gli ammogliati o vedovi con prole, quando abbiano seco la loro famiglia; b) i parenti di ufficiali appartenenti allo stesso corpo e conviventi con essi loro in famiglia; c) gli allievi ufficiali di complemento; d) gli attendenti degli ufficiali, quando dagli ufficiali stessi ne sia fatta domanda; e) gli inservienti delle mense; f) i militari, infine, che per circostanze speciali il comandante del corpo creda di esentare. I militari di truppa esentati dal convivere al rancio ricevono il compenso stabilito dalle apposite disposizioni.

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