Regio decreto 443/1927
Art. 235 — Lo scotto per la mensa dei musicanti e' costituito dalle razioni pane e viveri in natura od in contanti, e da…
Art. 235. Lo scotto per la mensa dei musicanti e' costituito dalle razioni pane e viveri in natura od in contanti, e da una determinata quota da rilasciarsi sulla sovrapaga, da stabilirsi dal comandante del corpo. In ogni caso, i musicanti devono essere lasciati liberi di associarsi o non alla mensa, od anche ritrarsene qualora preferiscano di tornare al rancio ordinario.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.